643* 30 marzo 2022
Certe pubblicazioni su internet sono decisamente fuorvianti e quindi ingannevoli.
Hanno la volontà di creare confusione fra ciò che è obbligatorio e ciò che non lo è.
Operatori della disinfestazione, precisamente, che pubblicizzano nei propri siti che “quella condominiale è obbligatoria e rientra nelle operazioni considerate di manutenzione ordinaria”.
Messaggio inesatto e mendace, uno pseudo “terrorismo” mediatico seppur limitato.
Si scrive “La disinfestazione condominiale è obbligatoria: esiste la Legge L. … 27 del 3 febbraio 1994) che disciplina proprio tutte le attività inerenti la pulizia, la sanificazione degli spazi condominiali”… per poi, (forse per rinsavire e non rendere il tutto troppo ridicolo) usare la parola “eventuale“… “derattizzazione e che attribuisce la responsabilità del tutto proprio all’amministratore condominiale”!
Detto questo, non esiste obbligo di legge, a meno che non ci sia un’emergenza o un reale pericolo di infestazione.
E sono le ordinanze ambientali del singolo comune o delle Asl/Ulss di competenza a decidere in merito.
Per le urgenze o i potenziali rischi (nei condomini principalmente dovuti a topi, ratti, scarafaggi, zanzare, volatili) allora sì sarebbe auspicabile un’opera professionale di disinfestazione/derattizzazione e un’analisi del rischio.
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