La disinfestazione nella Dichiarazione di Conformità MOCA

41* 24 febbraio 2020

MOCA è una Dichiarazione di Conformità ed è l’acronimo di Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti.

L’obbligo risale ad una pluralità di norme:
Decreto Ministeriale (Sanità) l 21/03/1973 “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale”
– Art. 6 “Le imprese che producono oggetti destinati a venire in contatto con sostanze alimentari e preparati con le sostanze di cui al presente decreto sono tenute a controllarne la rispondenza alle norme ad essi applicabili ed a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari.
Ogni partita deve essere corredata da dichiarazione del produttore attestante che gli oggetti di cui al comma precedente sono conformi alle norme vigenti”.
– Art. 7 “L’utilizzazione, in sede industriale o commerciale, di oggetti disciplinati dal presente decreto è subordinata all’accertamento della loro conformità alle norme vigenti nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati.
L’impresa dovrà essere pertanto fornita della dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, di cui all’articolo precedente, ed essere sempre in grado di consentire all’autorità sanitaria di identificare il fornitore o il produttore dell’oggetto impiegato”.
D.P.R. 23.8.82 n. 777
– Art. 4 punto 5 “I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformità alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore”.
REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 DEL 27 OTTOBRE 2004
– Art. 16 “le misure specifiche di cui all’articolo 5 prevedono che i materiali e gli oggetti cui esse si riferiscono siano corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti”.

Soggetti al rilascio della Dichiarazione MOCA sono: i produttori di sostanze destinate ad essere utilizzate per la produzione di MOCA; i
produttori di materiali intermedi e/o semilavorati (es. granuli, preforme, con riferimento alle materie plastiche) e destinati successivamente ad essere trasformati in prodotti finiti; i poduttori di prodotti finiti (bottiglie, vaschette ecc.) definibili anche come “trasformatori” (che effettuano ad esempio attività di stampaggio, formatura, accoppiamento di film plastico) o “assemblatori” (per la produzione di macchinari, attrezzature ed elettrodomestici); gli utilizzatori finali (industria alimentare, dettaglianti, venditori di alimenti quali catering, ristoranti, ecc.); gli importatori che immettono sul mercato UE sostanze, intermedi o prodotti finiti provenienti da paesi extra UE.

La responsabilità di preparare la dichiarazione di conformità è definito dal Regolamento 1935/2004/CE come “la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento stesso nell’impresa posta al suo controllo”.

A partire dal produttore iniziale delle materie prime fino al distributore finale c’è il passaggio documentale, ossia ciascuno rilascia la propria dichiarazione di conformità al soggetto economico a valle e detiene quella ricevuta dal soggetto economico a monte.
Anche i commercianti che si inseriscono nella filiera devono ricevere la Dichiarazione per poi rilasciarla al proprio cliente.

Ovviamente, le informazioni contenute nella dichiarazione di conformità non sono le medesime per tutti gli operatori economici. Esse dipendono dalla posizione nella filiera e dal tipo di prodotto che viene ceduto.

La Dichiarazione di conformità MOCA è in pratica un’“assunzione di responsabilità” da parte del soggetto che la rilascia.
Deve contenere: l’splicito riferimento alla normativa vigente, vedi Reg.1935/2004/CE oltre ad eventuali specifiche norme in riferimento al materiale oggetto di dichiarazione; l’identità del produttore; l’identità dell’importatore (il destinatario del materiale); il tipo di materiale utilizzato e le eventuali limitazioni d’uso; il codice identificativo o numero della dichiarazione che consente la rintracciabilità univoca tra la dichiarazione ed i singoli lotti del medesimo materiale; la traduzione del documento nella lingua del cliente utilizzatore (importatore o operatore a valle), le informazioni circa l’uso ed eventuali restrizioni; il tipo di alimenti per i quali il materiale o l’oggetto è destinato a venire a contatto; la firma dell’operatore economico o del delegato dopo la data di compilazione.

In caso di oggetti di plastica riciclata, inoltre, la dichiarazione deve dare esplicito riferimento all’utilizzo di plastica riciclata proveniente esclusivamente da un processo di riciclo autorizzato e l’indicazione del numero di registro CE medesimo.

Ogni Dichiarazione di Conformità deve essere revisionata ed aggiornata dal momento che viene apportata la modifica nella composizione delle materie prime impiegate, oppure in caso di variazioni del ciclo produttivo.

Il D. Lgs. 29/2017 (GU 10.02 2017) stabilisce in Italia un regime sanzionatorio per le violazioni della normativa europea sui materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti.
Possono essere commissionate pene amministrative pecuniarie anche fino 80mila euro a chi produce, trasforma o distribuisce tali prodotti per violazione delle norme previste nel Regolamento (CE) n. 1935/2004 e nel Regolamento (CE) n. 2023/2006 e dalla legislazione specifica di dettaglio per i diversi materiali.

Tali multe sono prevalentemente emesse quando la produzione e commercializzazione di prodotti costituiscono un pericolo per la salute umana, in caso di violazione dei limiti di migrazione previsti, qualora ci sia deterioramento delle caratteristiche organolettiche, il mancato rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, la violazione degli obblighi di comunicazione, di rintracciabilità o in materia di etichettatura.

Il D.Lgs. 29/2017 prevede anche l’obbligo di notifica all’Autorità sanitaria competente (ATS) di tutti gli stabilimenti che svolgono attività di importazione, produzione, trasformazione o distribuzione di MOCA.

Per il MOCA, sebbene regolamentati da provvedimenti nazionali che europei, attualmente non esiste un unico corpus legislativo armonizzato.

Riepilogando, rientrano nel MOCA quei materiali e quegli oggetti che presentano anche solo una delle seguenti caratteristiche: sono destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari; sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a questo fine; si prevede possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o si prevede trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d’impiego normali o prevedibili.

I materiali e gli oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d’impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da: costituire un pericolo per la salute umana, comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche; l’etichettatura, la pubblicità e la presentazione di un materiale o di un oggetto non deve fuorviare i consumatori.

L’obiettivo della certificazione, in definitiva, essendo quello di tutelare la salute dei consumatori, con il principio anche di rintracciabilità, per limitare al minimo le contaminazioni lungo tutta la filiera deve essere concretizzato anche con un controllo di potenziali infestazioni pur mettendo in pratica dei protocolli con esigenze minori rispetto ad un’azienda che lavora direttamente gli alimenti.

 

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