La patente a crediti (anche per i servizi di disinfestazione) nei cantieri. Alcune informazioni

1176* 03 ottobre 2024

Nell’articolo n° 1173 si è parlato di problemi inerenti alle infestazioni di topi o ratti che possono sorgere nei e dai cantieri.

Ma spesso le problematiche riscontrabili durante i lavori edili sono anche altri, come ad esempio la presenza di nidi di vespe o calabroni che mettono in pericolo gli operai nei periodi più caldi.

Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili devono dotarsi di una patente a punti per la sicurezza.

Lo chiede il nuovo art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 (“Decreto PNRR 4“).

L’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito prime indicazioni: per operare in cantiere sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Vediamo alcune informazioni:

Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: l’iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato; l’adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa; il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità; il possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); il possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF); l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

La patente è revocata in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci sulla sussistenza di uno o più requisiti.

Il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo, ad esempio l’assenza del DURC, non compromette l’utilizzabilità della patente, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dalla normativa.

I controlli sui requisiti possono essere eseguiti a campione, d’ufficio o durante ispezioni da parte dell’Ispettorato o di altri organi di vigilanza.

La revoca spetta alla Direzione interregionale o alla Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, soprattutto se coinvolge imprese straniere o con sedi in diverse giurisdizioni. Le decisioni devono essere comunicate agli uffici competenti.

L’adozione del provvedimento di revoca deve sempre essere preceduta da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da un’analisi della gravità dei fatti.

Pur a fronte di una dichiarazione sostituiva ritenuta non veritiera, l’INL valuterà: la gravità dell’omissione (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale); la circostanza secondo cui l’eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad operare in cantiere (ad esempio personale amministrativo) o che l’impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite ai sensi del d.lgs. n. 758/1994.

Dopo dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può presentare domanda per ottenere una nuova patente.

L’adozione del provvedimento di sospensione: è obbligatoria se si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del TUSL ovvero al dirigente almeno a titolo di colpa grave, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata; può essere adottata nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave, se la sospensione se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione cui all’articolo 14 del TUSL o il sequestro preventivo di cui all’articolo 321 del c.p.p.

Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

L’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi relativi all’infortunio da cui deriva la morte finalizzato all’adozione del suddetto provvedimento tiene conto dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti in cantiere e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni.

Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso; in caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’INL provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati: crediti base uguale a 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente; crediti per storicità dell’azienda fino a 30 crediti complessivi, di cui: fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto; in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti; crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto…

 

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