BRC versione 8 per il settore agroalimentare

191* 27 settembre 2020

La Brc (British Retail Consortium) è una organizzazione con sede nel Regno Unito e la loro certificazione risponde a specifiche linee guida, che per il settore food riguardano soprattutto la corretta gestione del sistema produttivo per garantire qualità e sicurezza al consumatore.

Ad agosto 2018 con vigore febbraio 2019 (alle aziende con certificazione Brc è stato dato 6 mesi di tempo per adeguarsi) è stata pubblicata la Brc versione 8, l’aggiornamento dello standard globale sulla food safety per tutte le aziende dell’agro-alimentare e della grande distribuzione che hanno scelto di essere certificate.

L’obiettivo è quello di garantire standard operativi di qualità e sicurezza applicabili da parte di tutti i produttori globali.
Questi standard permettono al consumatore finale di essere protetto nell’acquisto, in quanto il prodotto rilasciato risponde a rigide obbligazioni legali.

Le aziende che aderiscono a questi requisiti rappresentano molti ambiti industriali, come il packaging, la logistica, il retail, l’agro-alimentare e la grande distribuzione.

Tra le più importanti modifiche quelle al capitolo 4.14. della “Parte II” sulla gestione degli infestanti.

La Brc versione 8 pone infatti un’enfasi importante sul programma di analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP).

Rispetto alla precedente versione Nel paragrafo 4.14.2 viene precisato che la valutazione del rischio di infestazione deve essere rivista nelle seguenti circostanze:
a) quando si apportano modifiche all’edificio o ai processi di produzione che potrebbero incidere sul programma di gestione degli infestanti;
b) quando si verifica un’infestazione di dimensioni importanti.
Qualora ci si avvalesse di appaltatori esterni per la gestione degli infestanti, il campo di applicazione dei servizi deve essere chiaramente definito e deve rispecchiare i servizi effettivamente svolti.

Nel paragrafo 4.14.4:l è stata aggiunta la dicitura “i registri” (relativi alla gestione degli infestanti). Questi possono essere in formato cartaceo, elettronico o parte di un sistema con specifiche on line;

Al paragrafo 4.14.7: questo è un nuovo punto rispetto alla versione precedente e riguarda la presenza dei volatili. Lo stabilimento deve, infatti, predisporre misure adeguate per prevenire l’entrata dei volatili all’interno degli edifici o la nidificazione sulle aree di carico e scarico*.

(*approfondiremo i dettagli di questo paragrafo nel post n° 194)

Al Paragrafo 4.14.11 è stato indicato che l’analisi dei risultati dei monitoraggi deve includere i riscontri rilevati su tutti i dispositivi di monitoraggio/trappole. Nella versione precedente si asseriva invece solo di “esche”, generando fraintendimenti.

 

 

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