I requisiti per il Pest Control nel BRCGS FOOD V.9

864* 23 marzo 2023

(Tratto da un articolo in DimensionePulito, di Michele Ruzza)

La nuova versione della Normativa Volontaria, per quanto concerne il Pest Management, non ha apportato significative differenze rispetto alla precedente, mantenendo una impostazione di controllo attenta in riferimento ai rischi che possono portare gli infestanti nei processi produttivi.

Il 01 Agosto 2022 BRCGS ha pubblicato la nuova versione della Normativa Volontaria, che è entrata in vigore il 01 febbraio 2023.

I motivi che hanno portato a questo aggiornamento sono stati dettati, in prima analisi, dalla ricerca di un ulteriore sviluppo di una cultura della sicurezza alimentare, garantendo la completa compatibilità con i Principi Generali di Igiene Alimentare dettati dal Codex Alimentarius e quanto stabilito dalla Global Food Safety Initiative (GFSI).

Nella normativa inoltre sono state ampliate le opzioni di audit, sono stati aggiornati i requisiti associati alle attività critiche per la sicurezza dei prodotti, le azioni preventive, la gestione degli incidenti e gli audit interni.

Nella norma, inoltre, si è fatta una maggiore chiarezza in seno agli stabilimenti che si occupano della prima trasformazione dei prodotti di origine animale e dei siti che producono mangimi animali.

BRCGS V.8 vs BRCGS V.9

Lo standard BRCGS V.9, nella sua struttura base, rimane composto da 4 parti: Introduzione, Requisiti, Protocollo di Audit e infine Gestione e governance dello schema a cui seguono 12 Appendici, 2 in più rispetto alla versione precedente.

Prima di inoltrarci nell’analisi dei requisiti per il Pest Management, vediamo cosa è cambiato e cosa no rispetto alla versione precedente.

Cosa cambia

Risulta importante identificare nel protocollo di Audit (3° Parte dello Standard) che vengono previste tre diverse tipologie di Audit a cui possono essere sottoposte le Aziende Alimentari, ovvero Audit annunciati, Audit non annunciati e Blended audit oltre naturalmente alla possibilità di eseguire Audit di estensione quando si iniziano a lavorare nuovi prodotti o sono inserite nuove linee produttive.

Per quanto riguarda in particolare gli Audit non annunciati (previsti anche nella V.8) si ha l’obbligo di un Audit non annunciato da eseguirsi nell’arco dei tre anni di certificazione, audit che non si concorda con l’Azienda e che normalmente viene condotto negli ultimi 4 mesi della finestra di audit, includendo la finestra di audit stessa.

Naturalmente l’Azienda può richiedere anche altri Audit non annunciati, rispetto all’Audit non annunciato “obbligatorio”.

I Blended Audit sono invece degli audit possibili per ri certificazioni o per aziende che risultavano certificate e all’atto della richiesta non lo sono più.

Tali Audit sono sviluppati in due parti, una prima parte eseguita in remoto (analisi documentale) e una seconda parte condotta on-site (valuta la parte dei processi).

In ogni caso è l’organismo di certificazione che, sulla base del Risk Assessment, valuta se è possibile eseguire un Blended Audit, fermo restando che anche le Aziende che aderiscono all’opzione del Blended Audit sono obbligate a un Audit non annunciato nell’arco dei tre anni.

Cosa non cambia

Tra le diverse cose che non hanno evidenziato cambiamenti risulta importante ricordare che, non viene a cambiare la classificazione delle Non Conformità (Critica, Maggiore e Minore), non cambia il grading che l’azienda raggiunge a seguito dell’audit (valutato sul numero e peso delle eventuali Non conformità) e che il Piano delle Azioni Correttive e delle preventive actions va inoltrato entro 28 giorni assieme alle evidenze della chiusura delle Azioni Correttive.

Analisi dei requisiti per il pest management

Il Pest Management, per BRCGS V.9 entra nel programma dei Prerequisiti e ad esso è dedicata una sezione specifica, la 4.14. con 12 clausole specifiche.

Nell’introduzione del requisito si evidenzia subito come “L’intero sito deve disporre di un efficace programma di gestione preventiva dei parassiti per ridurre al minimo il rischio di presenza di parassiti e devono essere disponibili risorse per rispondere rapidamente a qualsiasi problema che si verifichi per prevenire il rischio per i prodotti. I programmi di gestione dei parassiti devono essere conformi a tutta la legislazione applicabile” e andando ad analizzare quanto esplicitato, nella Linea Guida di BRCGS V.9 si evidenzia come la gestione degli infestanti debba interessare l’intero sito, comprese eventuali strutture temporanee o stagionali e che debbano essere considerati tutti i potenziali infestanti (roditori, insetti, volatili).

Naturalmente, nell’analisi, devono essere considerate le materie prime utilizzate (e quindi gli infestanti specifici), le attrezzature, i prodotti finiti, i processi produttivi e l’ambiente nel quale si trova l’azienda, senza dimenticare la Normativa Cogente del paese in cui si trova il sito.

Si identifica inoltre che qualora vi sia un grave superamento di soglia per la presenza di infestanti si deve aprire una Non Conformità e, qualora il sito appalti i servizi all’esterno devono essere applicate le clausole pertinenti delle sezioni 3.5.3, 4.1 e 7.1.

Anche nel requisito 4.14 delle clausole hanno subito delle modifiche, mentre altre sono rimaste invariate.

Andiamo a evidenziare le clausole che non hanno subito variazioni per poi concentrarci in quelle che hanno subito variazioni.

Clausole che non hanno subito modifiche

Clausola 4.14.1: in questa Clausola si evidenzia come “l’attività dei parassiti non deve presentare rischio di contaminazione dei prodotti, delle materie prime o degli imballaggi e che ogni infestazione debba essere documentata e gestita”, quindi, qualora si identifichino degli infestanti (anche da parte del personale dell’Azienda) devono essere intraprese tutte quelle misure atte ad evitare il rischio di contaminazione dei prodotti, delle materie prime e degli imballaggi e, se questi risultano contaminati, devono essere identificati come non conformi.

Clausola 4.14.2: si evidenzia chi deve eseguire i servizi di monitoraggio e controllo degli infestanti, specificando che “Il sito deve assumere i servizi di un’organizzazione competente per la gestione dei parassiti o disporre di personale adeguatamente formato per l’ispezione e il trattamento regolari del sito per scoraggiare e sradicare l’infestazione” oltre a identificare che “La frequenza delle ispezioni è determinata dalla valutazione del rischio e deve essere documentata e riesaminata in caso di cambiamenti nell’edificio, dei processi produttivi e infestazioni.

In caso di esternalizzazione dei servizi la norma consiglia che il contraente dimostri la sua competenza (es. certificazione CEPA alla norma UNI EN 16636 per i servizi di gestione dei parassiti) e laddove la gestione dei parassiti è gestita internamente, i dipendenti responsabili devono avere una formazione adeguata, come evidenziato dai registri di formazione.

Clausola 4.14.3: possibilità che nel sito si “intraprende la propria gestione dei parassiti” e di come deve essere dimostrato che il personale interno che svolge l’attività di controllo risulti adeguatamente formato.

Clausola 4.14.4: evidenzia come è sempre molto importante la documentazione valutando come “La documentazione e i registri di gestione dei parassiti devono essere mantenuti” garantendo quindi, sia in forma cartacea che on-line, la presenza di un piano aggiornato dell’intero sito, identificando correttamente i dispositivi di monitoraggio presenti in loco (planimetria), dettagliando correttamente i biocidi utilizzati in caso di controllo degli infestanti e soprattutto andando a definire chiaramente le responsabilità tra appaltatore e gestione del sito.

Clausola 4.14.5: tratta il controllo dei muridi. In particolare, si può evidenziare come Le esche tossiche per roditori non devono essere utilizzate all’interno delle aree di produzione o di stoccaggio in cui è presente un prodotto aperto, tranne quando si tratta di un’infestazione attiva” mentre per quanto riguarda l’utilizzo di trappole a cattura (a vivo, a colla, a molla, ecc.) l’ispezione deve essere valutata in funzione del rischio al fine di evitare il rischio di infestazione da possibili parassiti secondari, che praticamente identifica un riavvicinamento dei controlli in caso di utilizzo di trappole a cattura.

Sempre in questa clausola è importante identificare come viene consigliato di fissare le postazioni (sia stazioni di esche che di monitoraggio) o localizzarle in aree in cui il loro movimento è improbabile.

Clausola 4.14.6: vengono trattati i sistemi di monitoraggio per gli insetti, identificando che “I dispositivi di cattura insetto, le trappole per feromoni e/o altri dispositivi di monitoraggio degli insetti devono essere opportunamente situati e operativi”.

Clausola 4.14.7: viene a identificare come “Il sito deve disporre di misure adeguate a impedire agli uccelli di entrare negli edifici o di sosta sopra le aree di carico o di scarico.

Risulta quindi necessario che sia eseguita un’analisi del rischio anche per i volatili per potenziale ingresso, inserting o annidamento nelle aree di carico e scarico, o di passaggio di prodotto.

Clausola 4.14.8: si rifà a quanto già parzialmente evidenziato nella Clausola 4.14.1 e si identifica che “In caso di infestazione o di evidenza di attività di parassiti, devono essere intraprese azioni immediate per identificare i prodotti a rischio e ridurre al minimo il rischio di contaminazione del prodotto.

Qualsiasi prodotto potenzialmente interessato dovrebbe essere soggetto alla procedura di prodotto non conforme.

Clausola 4.14.11: identifica come “I risultati delle ispezioni di gestione dei parassiti devono essere valutati e analizzati regolarmente per le tendenze. Come minimo, i risultati delle ispezioni devono essere analizzati annualmente o in caso di infestazione” con lo scopo di avere un’analisi dei risultati per migliorare la gestione degli infestanti.

Clausola 4.14.12: punto molto importante della normativa volontaria legata al Pest Management, che mantiene inalterato il fatto che “Il personale deve comprendere i segni dell’attività dei parassiti ed essere consapevole della necessità di segnalare qualsiasi prova di tale attività a un gestore designato” ovvero che tutto il personale della filiera dovrebbe essere addestrato a riconoscere l’attività degli infestanti nelle aree di competenza.

Clausole che hanno subito modifiche

Clausola 4.14.9: rispetto alla precedente versione si viene a identificare una doppia colorazione del requisito che identifica come la clausola sia soggetta sia a valutazione documentale (colore verde) che on-site (colore giallo).

La clausola identifica che “È responsabilità dell’azienda garantire che tutte le raccomandazioni pertinenti formulate dallo specialista della gestione dei parassiti siano effettuate entro un lasso di tempo adeguato e verificate per l’efficacia. Le registrazioni di queste modifiche devono essere mantenute” ovvero che le raccomandazioni fatte dallo specialista della gestione dei parassiti, tipo Azioni di Pest Proofing, modifiche alla frequenza delle ispezioni, ecc. siano state effettivamente messe in atto ed eseguite.

Clausola 4.14.10: la modifica di questa clausola è stata dettata dal fatto che nella BRCGS V.8 non era stata ben compresa; quindi, si è provveduto ad aggiornarla per aiutare l’applicazione e la comprensione della stessa.

In particolare, si evince che “Una valutazione approfondita e documentata della gestione dei parassiti deve essere effettuata con una frequenza basata sul rischio, almeno una volta all’anno, da un esperto di gestione dei parassiti per rivedere le misure di gestione dei parassiti in atto.

La valutazione dell’indagine deveprevedere un’ispezione approfondita del sito, delle attrezzature e delle strutture per l’attività dei parassiti; rivedere le misure di gestione dei parassiti esistenti in atto e formulare eventuali raccomandazioni per il cambiamento”.

In questo punto si viene ad evidenziare quindi una differenza tra l’assessment approfondito e il servizio, con la valutazione approfondita condotta da un consulente alternativo, piuttosto che dal personale responsabile delle ispezioni regolari (o dell’azienda di Pest Control).

Tale soluzione ha il vantaggio che questo secondo esperto, esaminato il sito e il programma di gestione dei parassiti, rimane a disposizione per guidare il programma di gestione degli infestanti, unendo gli sforzi sia del sito che dei tecnici della gestione dei servizi esternalizzati.

Naturalmente è importante che questo esperto sia pienamente competente e abbia conoscenze ed esperienze sufficienti per condurre l’audit e che il report prodotto includa almeno:

  • aree ispezionate con registrazione anche delle aree ove non sono state riscontrate problematiche;
  • identificazione dei problemi con l’obiettivo di eradicare o prevenire una eventuale infestazione;
  • revisione del sistema se lo stesso viene identificato come inadeguato o inappropriato.

 

Conclusioni

La nuova Versione di BRCGS, per quanto concerne il Pest Management, non ha apportato significative differenze rispetto alla precedente versione, mantenendo una impostazione di controllo attenta in riferimento ai rischi che possono portare gli infestanti nei processi produttivi.

Resta sempre forte l’attenzione per la formazione, anche e soprattutto per il personale del sito, il quale è la prima fonte di controllo per una possibile infestazione.

Viene poi specificato meglio il ruolo che può avere un esperto delle infestazioni, come figura di collegamento tra il sito e l’azienda a cui sono stati esternalizzati i servizi, in un’ottica di attiva collaborazione per la gestione degli infestanti.

 

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