612* 05 febbraio 2022
Nel passato abbiamo trattato l’argomento di dispute tra proprietari ed inquilini dovute a chi dovesse sostenere le spese per la disinfestazione.
Un esempio lo abbiamo portato per le infestazioni da scarafaggi con l’articolo n° 393.
Analogamente, repubblica.it riporta un caso simile per un altro infestante.
Richiesta:
“Avendo sottoscritto contratto di locazione in cui gli inquilini hanno dichiarato l’ottimo stato della porzione di appartamento affittato (camera completamente arredata con locali e servizi in comune in appartamento ristrutturato da pochi anni) e così di prenderlo in consegna garantendo di riconsegnarlo nelle medesime condizioni, possono rifiutarsi di pagare la disinfestazione da cimici che hanno taciuto al locatore e comunque non hanno fatto niente per contenere? Si giustificano dando la colpa all’unico che per primo ha ammesso di avere quel problema in camera sua (ma chiunque di loro potrebbe aver introdotto con propri bagagli o addirittura ospitando bagagli di amici non residenti lì, quegli insetti).
Disinfestata quella camera (col costo rimorsato da chi l’occupava) sono però risultate infestate anche le altre ma questo è stato accertato solo alla partenza dei rispettivi conduttori che fino all’ultimo lo negavano e non accettano che il rispettivo costo di disinfestazione venga trattenuto dalla cauzione.
Pur non potendolo provare, è corretta la loro giustificazione per cui se il problema l’ha creato un solo inquilino che è stato scelto, introdotto nell’appartamento anche lui col suo bravo contratto di locazione, gli altri non sono tenuti a rimborsare al padrone di casa il danno nelle loro stanze? Ma la colpa per negligenza, imprudenza, imperizia? E soprattutto perché non cautelarsi denunciando subito il problema al locatore che l’ha scoperto per puro caso e dopo alcune settimane che tutti loro ne erano a conoscenza?
Ringrazio fin da ora per il suo prezioso parere”.
Avvocato
“Le regole per la suddivisione delle spese tra proprietario e inquilino in riferimento a manutenzione mantenimento in buono stato degli immobili dati in locazione sono dettate espressamente dagli articoli articoli 1576, 1577 e 1609 del codice civile. L’art. 1576 stabilisce in particolare che “Il locatore deve eseguire, durante la locazione tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore”. Come poi precisato dall’art. 1609 “Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell’articolo 1576 devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito”. Da parte sua il successivo art. 1577 precisa che “Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore”.
Quindi a norma di legge la disinfestazione dell’appartamento, essendo chiaramente un “caso fortuito” spettava e spetta a lei in quanto proprietaria, e non agli inquilini. Il conduttore che si è ritenuto responsabile del danno, peraltro, ha già fatto la sua parte. L’unico appunto che può fare agli altri exinquilini è quello di non averla avvertita qualora fossero stati effettivamente a concoscenza del fatto. Per questa “mancanza”, però, non è previsto che lei possa trattenere parte della cauzione”.
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