Bonus sanificazione e dpi, decisa la percentuale: 15,6423%

250* 21 dicembre 2020

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che la misura percentuale del credito d’imposta è pari al 15,6423%.

Valore che sa di beffa…

15,6423% che di fatto sarà circa il 9.

“Ogni beneficiario potrà visualizzare il credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il bonus sanificazione è stato introdotto dal Decreto Rilancio per sostenere tutti i contribuenti che, a causa dello scoppio della pandemia del Covid, hanno dovuto sostenere delle spese per la sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione.

Ma vediamo nel dettaglio cosa ha chiarito l’Agenzia delle entrate nel provvedimento pubblicato nella serata del 11 settembre.

Come si legge nel provvedimento, la percentuale è stata calcolata tenendo conto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia, è stato pari a 1.278.578.142 euro.

Quindi la suddetta percentuale è stata ottenuta dal rapporto tra 200.000.000 euro (limite complessivo di spesa previsto dal DL Rilancio) e 1.278.578.142 euro.

Tale percentuale va applicata all’originario 60% previsto (era stato previsto, infatti, un credito d’imposta pari al 60%, con un limite massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario).

Esempio pratico:

Se le spese sostenute dal contribuente e per le quali viene richiesto il credito d’imposta fossero pari ad euro 10.000,00 il calcolo sarebbe il seguente:

10.000,00 euro * 60% = 6.000,00 euro;
6.000,00 euro *15,6423% = 938,53 euro.

Ne deriva che, facendo una semplice proporzione, il bonus – in termini di credito d’imposta – spettante è pari al 9,38%.

Tuttavia, come visto nell’esempio sopra, tale credito si è di fatto ridotto al 9,38%.

Il credito d’imposta è riconosciuto per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione”.

Info complete nel sito ufficiale:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-11-settembre-2020

 

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