Decreto Legge 81/08: Sicurezza sul Lavoro e Disinfestazioni

564* 29 novembre 2021

ll Decreto Legislativo 81/08 coordinato con il D.Lgs.106/2009, fornisce un vero e proprio “Codice della salute e della sicurezza sul lavoro”.

Totalmente coerente con le vigenti normative comunitarie ed internazionali in materia di sicurezza sul lavoro, costituisce il fondamento giuridico della strategia di contrasto al fenomeno infortunistico e a quello delle malattie professionali.

Il D.Lgs. 81/08, anche detto “Testo Unico” di salute e sicurezza sul lavoro, ha riordinato e riformato le principali norme previgenti in materia, andando ad abolire tutte le leggi emanate a partire dagli anni 50 fino al 2008, inclusi la 626/94, la 494/96 (la sicurezza sul lavoro nei cantieri edili) e la 493/96 (segnaletica di sicurezza).

Devono adeguarsi al D.Lgs. 81/08 tutte le aziende, a prescindere dal tipo di ragione sociale, dal settore di attività di appartenenza e dalla tipologia del rischio. Fanno eccezione le attività senza lavoratori, o con l’unico lavoratore nella persona del Datore di Lavoro.

Il Decreto Legislativo 81/08 o abbreviato d lgs 81 08, è formato da un totale di 13 articoli compresi all’interno di quattro interventi principali quali:

  1. Misure Generali di tutela
  2. Valutazione dei rischi
  3. Sorveglianza Sanitaria
  4. La figura dell’RSPP e dell’RLS

Il decreto 81 nasce con lo scopo di identificare i rischi legati all’attività lavorativa (mansione) e ridurli ai minimi. Di seguito andiamo ad elencare quelli che sono i Titoli presenti all’interno del testo unico per la sicurezza sono:

  • Titolo I –  Principi comuni
  • Titolo II – Luoghi di lavoro
  • Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
  • Titolo IV – Cantieri, cantieri temporanei o mobili
  • Titolo V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
  • Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi
  • Titolo VII – Attrezzature munite di videoterminali
  • Titolo VIII – Agenti fisici
  • Titolo IX – Sostanze pericolose
  • Titolo X – Esposizione ad agenti biologici
  • Titolo XI – Protezione da atmosfere esplosive
  • Titolo XII – Disposizioni diverse materia penale di procedura penale
  • Titolo XIII – Disposizioni finali

Il Decreto Legislativo inoltre introduce alcuni obblighi da parte del Datore di Lavoro come l’attivazione della Sorveglianza Sanitaria, la redazione del Documento di valutazione dei Rischi, la formazione dell’RSPP (come datore di lavoro oppure come RSPP esterno) e la formazione della squadra di emergenza (Adderti al primo soccorso e Addetto all’Antincendio).

Ricordiamo una delle principali caratteristiche del decreto legge 81/08 ovvero stabilire il modo in cui debbano essere effettuate tutta quella serie di misure preventive, a partire dal Documento di Valutazione dei Rischi e, successivamente, applicare tutta quella serie di interventi volti a tuttelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Di seguito andiamo ad elencare alcuni degli aspetti che rientrano all’interno della normativa sicurezza sui luoghi di lavoro: l’adeguamento degli ambienti di lavoro, degli impianti e delle attrezzature, la Sorveglianza Sanitaria per i lavoratori, i corsi di formazione e informazione per lavoratori e Datori di Lavoro e tutti gli altri aspetti obbligatori la cui assenza esporrebbe l’azienda a sanzioni di diversa natura.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), è un documento che racchiude al suo interno un’analisi dettagliata di tutti i rischi collegati all’azienda e alle mansioni dei lavoratori che vi operano all’interno.

Insieme al documento viene consegnato anche il Programma di Miglioramento che va ad elencare tutti quei miglioramenti che l’azienda deve apportare per essere in regola con il D.Lgs 81 ed evitare di incorrere in sanzioni.

All’interno dell’azienda è necessario nominare la figura dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione), uno dei suoi compiti è quello di occuparsi della sicurezza sul lavoro sotto tutti i punti di vista, in particolare del servizio di prevenzione e protezione aziendale.

Tale ruolo può essere ricoperto sia dal Datore di Lavoro dopo aver effettuato uno specifico corso, con un numero ben preciso di ore, suddiviso in base al Rischio (Basso, Medio e Alto).

Nel caso in cui l’azienda svolga attività a rischio oppure i lavoratori, a seguito dell’analisi mediante redazione del DVR, svolgano mansioni che necessitino di controllo medico,  sarà necessario nominare un Medico Competente a cui sarà affidata la Sorveglianza Sanitaria dell’azienda.

Il Medico Competente effettuerà delle visite periodiche, stabilite durante la prima visita medica, che hanno lo scopo di accertarsi del buono stato di salute del lavoratore e della capacità di poter svolgere un determinato incarico senza controindicazioni.

Le attività  finalizzate ad assicurare l’igienicità degli ambienti, disciplinate dal Decreto 7 luglio 1997 n. 274 si suddividono in pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione.

Sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e delle operazioni atte a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, derattizzazioni, disinfestazioni disinfezioni,…

Su questo sunto ne deriva che il datore di lavoro delle imprese di pulizia in genere, ai sensi degli articoli  28 e 29 del D.Lgs. 81/08, è obbligato a prendere le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi per la sicurezza e per la salute durante l’attività lavorativa.

Ciò potrà avvenire attraverso una riconosciuta capacità professionale,  una comprovata esperienza,  adeguate modalità di formazione e addestramento  e una continua verifoca del rispetto delle procedure  e delle osservanze mirate alla conoscenza  e alla consapevolezza dei rischi.

I pericoli  nelle attività di pulizia sono diversi, di cui i più rilevanti possono derivare da manipolazioni inappropriate di prodotti, materiali e oggetti,  da cadute, scivolamenti e inciampi,  da posture di lavoro scorrette, equpiaggiamento di lavoro  non conforme, da scorretta o inadeguata conduzione di particolari macchine, ecc.

L’utilizzo di detergenti e disinfettanti potrà dunque comportare, ad esempio, un rischio chimico e d’incendio, determinati ambienti di lavoro il rischio biologico, l’uso di attrezzature e macchine, il rischio elettrico, la movimentazione dei carichi, il rischio da sovraccarico biomeccanico…

 

 

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