Problematiche sulla disinfestazione negli appartamenti richiesti dall’Amministratore Condominiale

99* 09 maggio 2020

Quando si ipotizza una disinfestazione, i responsabili dell’Amministrazione Condominiale riscontrano talvolta problematiche a livello organizzativo. Questo soprattutto quando il condominio è costituito da parecchi appartamenti e non è sempre facile trovare accordi unanimi. Non tanto per le date di effettuazione del trattamento ma quanto nell’avere il consenso da parte degli inquilini.

Le questioni, nella maggior parte dei casi, non sono prevalentemente sollevate da timori circa la tossicità dei prodotti utilizzati.
Del resto, contro molti tipi di parassiti come scarafaggi, blattelle, formiche, pesciolini argentati, roditori, ecc. si possono eseguire disinfestazioni professionali mediante gel ed esche alimentari dai principi attivi ultimi ritrovati in campo mondiale con impatto di tossicità nullo. Strategie, insomma, che permette al Tecnico di operare anche con le stanze occupate da animali, bambini ed adulti senza che questi debbano abbandonare l’abitazione.

Il consenso, in sostanza, dipende molto frequentemente da questioni economiche, unitamente alla sensibilità ed alla percezione delle conseguenze in termini di igiene e salute che provocano le infestazioni.

Il dover agire in tempi immediati non aiuta poi gli Amministratori a cogliere il parere e le decisioni di tutti. Mentre riceve, dall’altra parte, ossia da chi rileva la presenza dei parassiti, la giustificata insistenza a richiedere di provvedere con l’opportuna disinfestazione.

Tutto ruota, infatti, sul fatto che il successo della disinfestazione dipenderà, oltre al corretto utilizzo degli appartamenti relativamente alla pulizia, dalla vastità delle aree trattate o meno. È evidente, in sostanza, che eventuali zone non trattate, appartamenti a cui non viene dato l’accesso al trattamento, potenzialmente saranno quei focolai da cui poi l’infestazione continuerà ancora nel resto dell’edificio, seppur trattato precedentemente.

In particolare, si riscontra soventemente reticenza da parte di inquilini di provenienza extracomunitaria che spesso e volentieri adottano comportamenti non idonei alla convivenza condominiale.

L’Amministratore è consapevole che è necessario avere il consenso unanime di tutti i condòmini. In altri termini, l’assemblea non può approvare un intervento di disinfestazione all’interno delle singole unità immobiliari del condominio.

A suffragio di quanto sopra, un giudice “ha dichiarato nulla la delibera assembleare nella parte in cui autorizzava la disinfestazione di tutti gli appartamenti di proprietà esclusiva che compongono il condominio”.
Il principio, trattandosi di un intervento destinato ad incidere sul diritto di proprietà esclusiva, impone infatti il necessario consenso unanime di tutti i condomini.

Qualora il modo per risolvere “definitivamente” il problema sia quello di trattare i singoli appartamenti, gli inquilini che abbiano dato il consenso all’Amministratore, con l’aiuto di quest’ultimo, dovranno seguire altre strade.
Tali vie, non sempre rapide e semplici, sono quelle in cui si va ad esporre ad organi competenti (asl, ulss, ufficio igiene, ecc.) la “pericolosità” e/o il disagio conseguente ad una situazione in cui i vicini sono dissenzienti, non interessati al problema e che rifiutano l’esecuzione del trattamento atto a conseguire il bene comunitario.

 

 

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