HACCP nelle regole per l’igiene dei mangimi

344* 08 aprile 2021

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) è un sistema di analisi dei pericoli e punti di controllo critico.

È un insieme di procedure di approccio particolarmente preventivo mirate a garantire l’igiene e la salubrità degli alimenti.

Ne abbiamo parlato nel nostro articolo n° 37 (e non solo).

L’applicazione del Regolamento (CE) 183/2005 sul territorio nazionale comporta una revisione completa della normativa esistente e in particolare modo quella riferita al sistema di autorizzazione degli operatori del settore dei mangimi.

Dal 1 gennaio 2006 con l’applicazione del Reg. (CE) 183/05, in sostanza, l’obbligo di adottare procedure basate sui principi HACCP è stato esteso per la prima volta anche al settore mangimistico, produzione primaria esclusa.

Il Regolamento stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi, a partire dalla produzione primaria fino alla somministrazione agli animali destinati alla produzione di alimenti con lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute degli animali e dei consumatori mediante un controllo dei mangimi lungo tutta la filiera alimentare.

Gli operatori dei mangimi sono direttamente responsabili della sicurezza dei mangimi mediante l’attuazione di procedure basate sull’analisi dei rischi e sul controllo dei punti critici (HACCP), mediante l’applicazione di buone pratiche igieniche, nonchè mediante l’utilizzo esclusivo di mangimi provenienti da stabilimenti  registrati/riconosciuti.

Il Regolamento si applica alle attività del settore dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria, si applica alla somministrazione di mangimi ad animali dalla produzione di alimenti e all’import-export di mangimi.

La circolare ministeriale precisa cosa si debba intendere per produzione primaria di mangimi: “la produzione di prodotti agricoli compresi in particolare la coltivazione il raccolto la mungitura e l’allevamento di animali (prima della macellazione) o la pesca da cui derivano esclusivamente prodotti che dopo la raccolta o la cattura non vengono sottoposti ad altre operazioni ad eccezione di un trattamento fisico semplice, quale ad esempio la pulitura, imballaggio, stoccaggio, essicamento naturale e non artificiale con agenti fisici o chimici.

Il Regolamento, invece, non si applica alla produzione domestica privata di mangimi per gli animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo domestico privato e per gli animali non allevati per la produzione di alimenti; non si applica nemmeno alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti per uso domestico o privato o per attività di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.

Inoltre, il Regolamento non trova applicazione nei seguenti casi: somministrazione di mangimi agli animali allevati per la produzione di alimenti, alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale dal produttore od aziende agricole locali per consumo in loco e alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.

La circolare precisa che per “piccole quantità” di prodotti primari “ si deve intendere la cessione diretta su richiesta del consumatore finale di prodotti primari ottenuti nell’azienda stessa; il “livello locale” deve essere identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province confinanti.

Pertanto è inteso che tali attività sono escluse dall’obbligo della registrazione e/o del riconoscimento”.

Il Regolamento 183 prevede che tutti gli operatori del settore dei mangimi siano registrati e riconosciuti. Tra gli operatori del settore rientrano anche gli allevatori che somministrano mangimi ai propri animali sia che essi li producano o meno.

Per quanto riguarda il riconoscimento, prevista per coloro che fabbricano e/o commercializzano additivi di mangimi soggetti al regolamento CE 1831/2003 , premiscele preparate con additivi indicati al capo 2 dell’allegato IV del Reg. 183 e prevista per coloro che fabbricano ai fini della commercializzazione o producono per il fabbisogno esclusivo della propria azienda i mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell’allegato IV del Reg. 183.

L’istanza di riconoscimento relativa alla fabbricazione di additivi di mangimi deve essere inviata al Ministero della Salute, mentre l’istanza di riconoscimento per la commercializzazione di additivi di mangimi deve essere indirizzata alle Regioni o Province Autonome.Appositi modelli vengono forniti in allegato alla circolare del Dipartimento.

Ripetendo, l’obbligo dell’applicazione del Sistema HACCP, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del Reg. 183/2005, non si applica alla produzione primaria, ai cui obblighi invece sono sottoposti gli operatori diversi dai primari o alla produzione post-­primaria (art. 6), che pongono in atto, gestiscono e mantengono una procedura scritta permanente o procedure basate sui principi HACCP.

Inoltre, per la distribuzione al dettaglio è necessario attenersi al Regolamento CE n. 767/2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi per l’etichettatura del Pet Food: “… 2. Le materie prime per mangimi o i mangimi composti commercializzati sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, sono corredati di un documento recante tutte le indicazioni obbligatorie di etichettatura prescritte dal presente regolamento…”

La vendita al dettaglio di pet food per animali da compagnia è esclusa dal Reg.(CE) 183/05.

Nel caso di vendita di Pet Food il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico, risoluzione n.155938 del 18 agosto 2011), ritiene che “nessun requisito è richiesto per la commercializzazione di animali vivi e/o mangimi per animali, purché, ovviamente, sia evidente ed esclusa, nelle forme di presentazione e di vendita dei prodotti in questione, ogni, pur possibile, destinazione alternativa all’alimentazione umana e siano rispettati tutti gli altri vincoli derivanti dalla legislazione sanitaria”.

Alla risoluzione è seguito anche un chiarimento da parte del Ministero della Salute con la Circolare n. 0003813-­P del 16.02.2015, che ha ritenuto indispensabili le seguenti precisazioni, specificando che la nota del Ministero dello Sviluppo Economico si riferisce unicamente al proprio ambito di competenza, fatte salve le normative di carattere sanitario e non vi è contrasto tra quanto esposto “nessun requisito è richiesto per la commercializzazione di animali vivi e mangimi per animali” (senza specificare se da compagnia o meno) e l’ambito di applicazione del Regolamento (CE) 183/2015 che esclude dal suo campo di applicazione la vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.

La precisazione del Ministero della Salute conclude specificando che “indicazioni specifiche in merito alla disciplina del commercio possono essere fornite dall’amministrazione di competenza”.

Perciò, fermo restando quanto precisato, in teoria non servirebbe né la formazione specifica, né l’obbligo di redigere un piano di autocontrollo, ma bisogna verificare quanto previsto in materia dall’amministrazione di competenza dove è localizzato l’esercizio commercializzazione.

Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione che ricadono sotto il loro controllo siano condotte conformemente alla normativa comunitaria, alla legislazione nazionale con essa compatibile nonché ai dettami della corretta prassi.

Essi assicurano in particolare che soddisfino i requisiti di igiene previsti dal Regolamento.

Il Reg. CE 183/2005 all’art. 5 identifica la «produzione primaria di mangimi», la produzione di prodotti agricoli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, la mungitura e l’allevamento di animali (prima della macellazione) o la pesca da cui derivano esclusivamente prodotti che, dopo la raccolta o la cattura, non vengono sottoposti ad altre operazioni, ad eccezione di un semplice trattamento fisico.

Gli operatori produttori primari o che effettuano le seguenti operazioni correlate:

a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;

b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;

c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell’azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati. Devono ottemperare alle disposizioni di buona prassi igienica, elencate nell’allegato I del regolamento citato, e sono esentati dall’applicazione della metodologia HACCP.

Per le operazioni diverse da quelle di produzione primaria di mangimi e operazioni correlate, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell’azienda quando usano additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all’allegato II.

Gli operatori del settore dei mangimi che effettuano operazioni diverse da quelle di cui all’art. 5, par. 1 del suddetto regolamento (produzione primaria e operazioni correlate) pongono in atto, gestiscono e mantengono una procedura scritta permanente o procedure basate sui principi HACCP.

Gli operatori del settore dei mangimi responsabili della produzione primaria di mangimi (pertanto anche gli agricoltori che coltivano mais, orzo, ecc.) devono:

1. assicurare che le operazioni siano gestite e condotte in modo tale da prevenire, eliminare o ridurre al minimo i pericoli in grado di compromettere la sicurezza dei mangimi.

2. assicurare, nei limiti del possibile, che i prodotti primari fabbricati, preparati, puliti, confezionati, immagazzinati e trasportati sotto la loro responsabilità siano protetti da contaminazioni e deterioramenti.

3. attenersi ad appropriate disposizioni legislative comunitarie e nazionali relative al controllo degli elementi di pericolo, tra cui: -­misure di controllo delle contaminazioni pericolose quali quelle derivanti dall’aria, dal terreno, dall’acqua, dai fertilizzanti, dai prodotti fitosanitari, dai biocidi, dai prodotti veterinari e dalla manipolazione ed eliminazione dei rifiuti.

Misure correlate alla salute delle piante, alla salute degli animali e all’ambiente che hanno implicazioni per la sicurezza dei mangimi, compresi programmi per il monitoraggio e il controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano misure appropriate, in particolare per:

a) mantenere puliti e, ove necessario dopo la pulitura, disinfettare in modo appropriato i locali, le attrezzature, i contenitori, le casse e i veicoli usati per la produzione, la preparazione, il vaglio, il confezionamento, lo stoccaggio e il trasporto di mangimi;

b) assicurare, ove necessario, condizioni igieniche di produzione, trasporto e stoccaggio dei mangimi e la loro igienicità;

c) l’uso di acqua pulita, ove necessario, al fine di prevenire contaminazioni pericolose;

d) prevenire, nei limiti del possibile, che animali e parassiti causino contaminazioni pericolose (quindi devono essere pianificati controlli ciclici con monitoraggi di roditori ed insetti).

e) per immagazzinare e manipolare i rifiuti e le sostanze pericolose separatamente e in modo sicuro in modo da prevenire contaminazioni pericolose;

f) assicurare che i materiali di imballaggio non siano fonte di contaminazione pericolosa dei mangimi;

g) tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi.

 

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