La linea rodentici nel rispetto del D.L. n. 102

554*  18 novembre 2021

Ongaro Disinfestazioni, nella selezione dei propri fornitori, ha scelto chi da sempre è attento all’ambiente, alla sicurezza delle persone e sempre vicina ai Pest Control Operator (PCO).

Uno, in particolare, che ha sviluppato una linea di rodenticidi in diverse formulazioni, già autorizzati come biocidi e Trained Professional che rispettano il D.L. n°102 del 30/07/20* relativo all’emissione di determinate sostanze pericolose che siano classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350 e H360).

Utilizziamo, di questi, nuovi tipi di blocchi paraffinati che non presentano nessuna fase di rischio e contengono un agente coesivo insapore che li rendono molto resistenti a temperature estreme, che hanno una maggiore appetibilità e sono autorizzati per i vari usi dai nostri Tecnici.

La gamma dei rodenticidi si amplia con le esche in pasta fresca confezionate in bustine di carta filtro contenenti sostanze appetenti.

Grazie alla vasta gamma di soluzioni, garantiamo quindi una protezione attenta da tutti i roditori infestanti (Ratto delle fogne, Ratto dei tetti ed il topo domestico) nel rispetto della normativa vigente.

 

*In vigore a partire dal 28 agosto 2020 il decreto 102/20 che reca disposizioni integrative al quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

Il d.lgs. n. 102 del 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, reca le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, che a sua volta modificava il codice ambientale, attuando la direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera e riordinando il quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera.
Il nuovo decreto legislativo opera delle modifiche soprattutto in relazione ai medi impianti di combustione e aggiunge nuove definizioni e disposizioni volte al riordino del quadro normativo.
Le novità introdotte:
• Art. 268 viene inserita la definizione di “emissioni odorigene” tramite la nuova lettera “f-bis)”: “emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena;”.
Inoltre, sempre per quanto riguardale definizioni, viene sostituita la lett. mm) con «mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante.”
• Art. 269 vengono inserite (comma 11-bis e 11-ter) delle precisazioni sulla gestione di variazione del gestore dello stabilimento e le relative tempistiche di comunicazione all’autorità competente.
• Art. 271 viene inserito il comma 7-bis, il quale precisa che le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento REACH devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Inoltre si introduce l’obbligo per i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l’utilizzo di tali sostanze di inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, una relazione all’autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
• Art. 272 vengono modificati i criteri di adesione alle autorizzazioni a carattere generale (AVG). In particolare, il comma 4 specifica che non è possibile aderire alle AVG nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti secondo il Regolamento REACH. Inoltre, viene specificato il periodo transitorio nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma. In questo caso il gestore deve presentare all’autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269. La medesima tempistica di adeguamento (tre anni) è prevista per gli impianti che, per effetto del decreto, risultino soggetti al divieto previsto dal comma 4 dell’articolo in esame.
• Sempre per quanto riguarda le AVG, si segnala inoltre che “La durata di 15 anni delle autorizzazioni generali prevista dall’articolo 272, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applica anche alle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
• Art. 281 viene aggiunto il nuovo comma 10-bis, che definisce un periodo transitorio per gli impianti che, per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 183 del 2017, non presentano più le caratteristiche per usufruire della deroga di cui al comma 1, dell’articolo 272 del d.lgs. n. 152 del 2006. In particolare, il comma 10-bis specifica che: “Agli impianti che, prima del 19 dicembre 2017, erano soggetti al regime di deroga previsto dall’articolo 272, comma 1, e che, per effetto del decreto legislativo n. 183 del 2017, sono esclusi da tale regime, si applicano le tempistiche di adeguamento e le procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell’autorizzazione del relativo stabilimento previsti dall’articolo 273 -bis per i medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW.”

 

Vuoi saperne di più? Scrivici senza impegno!

    )

    Torna in alto