Presidi Medico Chirurgici

148* 05 luglio 2020

(Tratto dal sito https://cnsc.iss.it)

Attualmente i PMC (Presidi Medico Chirurgici) in base all’attività che svolgono e alle modalità di azione si suddividono in:

1.disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide;
2.insetticidi per uso domestico e civile;
3.insetto-repellenti;
4.topicidi e ratticidi per uso non agricolo.

Possono essere di uso professionale (disinfestatori, operatori specifici nei settori delle industrie, allevamenti, edilizia, ecc.), e/o non professionale (consumatori) ed usati in ambiente domestico, civile ed industriale.

I PMC per poter essere immessi in commercio sul mercato italiano, devono essere autorizzati dal Ministero della Salute ai sensi del D.P.R. 392/1998 e in base al Provvedimento del 05/02/1999, dopo opportuna valutazione della documentazione presentata dalle Ditte richiedenti.

La domanda di autorizzazione all’immissione in commercio deve essere inviata sia al Ministero della Salute e contestualmente inoltrata all’ Istituto Superiore di Sanità, CNSC al “Reparto valutazione di sostanze e prodotti in autorizzazione o notifica”.

L’autorizzazione dei PMC è rilasciata dal Ministero, sentito il parere tecnico scientifico dell’ISS; quando i prodotti sono autorizzati come PMC devono riportare in etichetta la dicitura di “Presidio Medico Chirurgico” e un numero di Registrazione che viene assegnato dal Ministero della Salute.

Per i PMC è necessario fare riferimento anche al Regolamento (UE) 528/2012, noto come Regolamento Biocidi. In Italia viene attualmente gestita la fase di transizione tra le attuali categorie di PMC e quelle dei futuri prodotti biocidi; infatti possono essere autorizzati soltanto PMC contenenti sostanze attive in revisione per il tipo di prodotto specifico ai sensi del Regolamento biocidi dei successivi aggiornamenti.

 

 

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