427* 01 luglio 2021
(Riadattamento articolo by Colkim)
Il 3 marzo 2021 la Commissione Europea ha emanato il regolamento (UE) 2021/382 che modifica gli allegati I e II del Regolamento (CE) n°852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni alimentari, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare.
Fermo restando che le principali modifiche risultano legate alla questione degli allergeni alimentari (ricordiamo che circa il 4,0% della popolazione mondiale soffre di allergie alimentari) e alle modifiche nell’etichettatura, che hanno portato ad un regolamento specifico (Reg. UE 1169/2011), si possono evidenziare dei punti importanti per le Aziende che operano nel Pest Management.
Sul fronte degli allergeni si può identificare infatti come risulta importante per le Aziende produttrici e distributrici di biocidi avere, per i prodotti che vengono utilizzati all’interno delle Aziende Alimentari, l’elenco degli allergeni da fornire al cliente o avere prodotti non contenenti gli 8 principali allergeni alimentari (latte, uova, pesce, cereali con glutine, crostacei, nocciole, arachidi e soia) così come indicato nell’Allegato II del Reg. UE n° 1169/2011.
Andando invece nel dettaglio dell’allegato del Reg. UE n° 2021/382 si può identificare come siano stati introdotti due nuovi capitoli e, da una attenta lettura degli stessi, si evidenziano dei punti che devono essere a conoscenza a chi opera nell’Integrated Pest Management, in quanto possono diventare sicuro e attento spunto per rendersi parte integrante per una sempre migliore gestione dei servizi in un’ottica di garanzia, qualità e sicurezza degli alimenti.
Entrando nel dettaglio dell’allegato del Reg. UE n°2021/382 viene introdotto dopo il Capitolo V il Capitolo V bis “Ridistribuzione degli alimenti” che evidenzia che risulta possibile, da parte degli operatori del settore alimentare, ridistribuire alimenti ai fini di donazione alimentare sulla base di varie condizioni.
Fermo restando che, come specificato, la ridistribuzione deve ottemperare a quanto previsto all’art. 14, paragrafo 2 del Reg. CE 178/2002 è interessante osservare come al Punto 2 – Capoverso 2 si identifica che “gli operatori del settore alimentare che manipolano gli alimenti di cui al punto 1 devono valutare…[omissis]…l’integrità dell’imballaggio”.
Un occhio critico nel Pest Management, fermo restando un controllo già eseguito a monte dei parassiti specifici delle aziende alimentari, evidenzia in questo particolare punto la necessità di un attento controllo dei parassiti opportunistici (in particolare muridi) al fine di evidenziare danni secondari con contaminazione/rosura degli imballi, con quindi piani di Pest Monitoring in quelle aree ove i prodotti possano essere stoccati prima che gli stessi vengano ridistribuiti.
Ancora più coinvolgente per un Pest Control Operator è invece il Capitolo XI bis “Cultura della sicurezza alimentare” dove vi sono due punti tra loro altamente interconnessi.
Al Punto 1 si evidenzia subito come “gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino,…[omissis]…”. Tale primo punto sembra avere una forte congruità con le attuali certificazioni volontarie quali la BRC Food ver.8 e la IFS Food V7, dove per la BRC al paragrafo 4.14.2 si identifica che “i registri (relativi alla gestione degli infestanti); che possono essere in formato cartaceo, elettronico o parte di un sistema con specifiche on line” mentre la IFS al requisito 4.13.4 si evidenzia come “le ispezioni volte al controllo degli infestanti e le azioni risultanti devono essere documentate” e che “l’attuazione delle azioni deve essere monitorata e registrata”.
Andando ad analizzare anche il Punto 2, dove viene richiesto l’impegno da parte della dirigenza a diverse azioni tra cui “la verifica che i controlli vengano eseguiti puntualmente e in maniera efficace e che la documentazione sia aggiornata” e che “sia garantito che il personale disponga di attività di formazione e di una supervisione adeguata” sembra quasi di rileggere il punto della IFS Food V7 dove al requisito 4.13.3 viene proprio richiesto che “Una persona dell’azienda deve essere nominata e formata al fine di monitorare le misure di controllo degli infestanti” e che “anche se il servizio di controllo degli infestanti è esternalizzato, le responsabilità delle azioni necessarie (compresa la supervisione continua delle attività di controllo degli infestanti) rimangono all’interno dell’azienda”
Si può quindi dire che, da una attenta analisi del Regolamento UE 382/2021 – Modifiche Sull’igiene Degli Alimenti, sia evidente come le Aziende che producono e commercializzano Biocidi utilizzati nella filiera alimentare debbano garantire una sempre maggiore qualità in merito ad attrezzature e prodotti forniti al fine di evitare qualsiasi tipo di contaminazione, garantendo al contempo una costante formazione agli operatori del settore alimentare e alle Aziende di Pest Control che dovranno, in un’ottica di costante e condivisa collaborazione, fungere come un vero e proprio operatore del settore alimentare.
Grazie ad attenti piani di controllo, analisi dei rischi e ad una corretta documentazione i PCO sono chiamati a garantire e implementare la cultura della sicurezza alimentare.
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